Oramai da diversi anni, chi desidera intervenire ristrutturando la propria casa può contare su particolari agevolazioni fiscali, che consistono di fatto in una detrazione Irpef di una quota parte di tutte le spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, fino al raggiungimento di un tetto massimo di spesa consentito per ciascuna unità immobiliare.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia risale addirittura alla fine degli anni ‘80, ma a partire dal 2012, anche per tentare di risollevare il settore edilizio in crisi, i benefici sono stati accresciti, rendendo le operazioni di ristrutturazione sempre più convenienti e da allora, anno per anno, con provvedimenti successivi e differenti, l’aumento dell’aliquota Irpef detraibile è stato più volte prorogato. Anche per quest’anno la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha sancito fino al 31 dicembre la possibilità di usufruire di una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un limite massimo di spesa per ciascuna unità immobiliare pari a 96.000 euro. Per quanto è possibile sapere oggi, a partire dal 1° gennaio 2018 la detrazione dovrebbe poi tornare alla misura originaria del 36% e con un limite di spesa inferiore e pari a 48.000 euro per unità immobiliare.
Sempre in tema di incentivi, la legge di bilancio 2017 ha rinnovato anche il cosiddetto “Bonus Mobili”, che consente la detrazione fiscale sempre del 50% delle spese effettuate per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), a patto che siano sostenute in concomitanza e/o a seguito di lavori di ristrutturazione, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 10.000 euro.
Altri interventi detraibili sono quelli relativi alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, che peraltro oggi, grazie alla legge di bilancio 2017, possono usufruire di vantaggi ancora maggiori, anche a seconda del miglioramento ottenuto a seguito dell’esecuzione dei lavori e quelli che consentono di migliorare le prestazioni energetiche del proprio immobile. Resta tutt’oggi in vigore anche il cosiddetto Ecobonus, che prevede al momento una detrazione fiscale del 65% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ma attenzione però perché questo non è cumulabile con la detrazione Irpef per i lavori di recupero edilizio. Pertanto, nel caso in cui, come accade molte volte, gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, a sua discrezione, per le medesime spese, soltanto di uno o dell’altro beneficio fiscale.
Attenzione perché a dispetto di quanto pensino molte persone non tutti gli interventi edilizi effettuati sul proprio immobile consentono di usufruire della detrazione fiscale dedicata a quelle che genericamente ed impropriamente vengono definite “ristrutturazioni”. A poter beneficiare dell’incentivo sono unicamente quegli interventi che si configurano come opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, oppure di ristrutturazione edilizia vera e propria, che possono venir effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali. Per le sole parti comuni di edifici residenziali è possibile invece sfruttare l’incentivo anche per gli interventi più semplici individuati come “manutenzione ordinaria”; così come anche per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, anche sei lavori da eseguire non rientrano nelle categorie suddette, ma solo a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione spetta anche qualora gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardino interi fabbricati e siano eseguiti da imprese di costruzione, o ristrutturazione immobiliare, o cooperative edilizie che poi, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendano o assegnino l’immobile.
Cosa deve fare chi ristruttura per poter fruire della detrazione
Nel corso degli ultimi anni gli adempimenti burocratici necessari per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati ridotti e semplificati; ad esempio un tempo era necessario inviare al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione di inizio lavori e nelle fatture emesse dall’impresa o dagli artigiani che eseguivano i lavori era indispensabile che il costo della manodopera venisse indicato in maniera distinta rispetto alle altre voci. Oggi tutto è più semplice, ma comunque è necessario rispettare alcune semplici regole, pena la perdita del diritto alla detrazione.
Di fatto è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile su cui sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione e conservare con cura tutti i documenti relativi, nonché quelli indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, da esibire in caso di controllo. In particolare, oltre ovviamente all’eventuale copia dei documenti presentati in Comune per poter eseguire i lavori (DIA, SCIA, CILA o qualunque altro titolo abilitativo richiesto) e alla comunicazione fatta all’Asl, nonché alle fatture ed alle ricevute comprovanti le spese sostenute, il contribuente deve essere in possesso di:
• domanda di accatastamento (necessaria qualora l’immobile non sia ancora censito);
• ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu) relative all’immobile;
• per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, eventuale delibera dell’assemblea condominiale che approvi l’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
• per lavori effettuati su immobile non di proprietà, dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori;
• qualora la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dev’esserci una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà recante la data di inizio dei lavori ed in grado di attestare che gli interventi realizzati rientrino effettivamente tra quelli agevolabili.
I pagamenti di tutte le fatture relative ai lavori devono sempre essere effettuati tramite apposito bonifico bancario o postale e le fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione devono essere intestate alla/e persona/e che effettivamente fruiscono della detrazione e vanno conservate insieme alle ricevute dei bonifici effettuati come pagamento. Ai fini della detrazione, la data che fa fede e dunque l’anno in cui si è sostenuta la spesa è quello di effettuazione del bonifico.
La data di inizio lavori normalmente può essere attestata dalla presenza di eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, o in alternativa è necessario redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riporti la data di inizio lavori e che per in relazione a lavori ai lavori effettuati non sono necessari titoli abilitativi o comunicazioni di sorta ma è comunque possibile usufruire degli incentivi.
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