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Come fare a portare in detrazione Iva sulle ristrutturazioni edilizie

Categories Ristrutturazioni

Sulle ristrutturazioni edili ed in particolare modo sulle prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili ad uso residenziale, è previsto un regime fiscale agevolato, che consiste nell’applicazione di un ammontare Iva ridotto dal 22% al 10%.
Ma vediamo di chiarire su cosa di fatto è possibile applicare l’aliquota ridotta e quando invece non lo è, in tutto o solo in parte.
Mentre sull’importo dei “lavori” relativo alla manodopera si applica sempre l’aliquota iva pari al 10%, la cessione di beni invece può essere assoggettata all’aliquota Iva ridotta solo nel caso in cui la relativa fornitura sia posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, è possibile che l’aliquota iva ridotta si possa applicare a tali beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore viene individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione il valore dei beni significativi. Detto così sembra piuttosto complesso ma in realtà la cosa è più semplice di quanto non sembri, vediamo un esempio pratico.
Se un lavoro di ristrutturazione ha un costo complessivo pari a 10.000 euro dei quali 4.000 sono imputabili alla prestazione lavorativa vera e propria mentre i restanti 6.000 euro sono necessari per l’acquisto dei beni significativi, allora l’Iva al 10% si applica su tutti i 4.000 euro ed in più sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi, ovvero su altri 4.000 euro (dati da 10.000 – 6.000); sul valore residuo degli stessi beni (ovvero sugli altri 2.000 euro), l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Il decreto 29 dicembre 1999 ha espressamente individuato quali siano da considerarsi beni significativi, ovvero:
• ascensori e montacarichi
• infissi esterni ed interni
• caldaie
• video citofoni
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
• sanitari e rubinetteria da bagni
• impianti di sicurezza.

Vediamo quali sono i casi in cui invece non è possibile applicare l’Iva agevolata al 10%. Innanzitutto qualora i materiali o i beni vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, così come quando questi vengano acquistati direttamente dal committente; non si applica l’iva agevolata a tutte le prestazioni professionali, benchè siano effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio, esattamente come non trova applicazione alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In questi frangenti la ditta subappaltatrice ha l’obbligo di fatturare alla ditta principale con l’aliquota Iva ordinaria pari al 22%, mentre quest’ultima, in seconda battuta, qualora ne ricorrano i presupposti, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%.

Per lavori che si configurano come restauri, risanamenti conservativi e ristrutturazioni è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva al 10%, ad esclusione di quanto necessario per l’acquisto di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi ed individuati dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380. In questo casi l’aliquota Iva del 10% viene applicata anche alle forniture di beni finiti, ovvero di quei beni che, benché siano incorporati all’interno della costruzione, conservano la propria individualità (come ad esempio infissi, porte, sanitari, caldaie, ecc…) ed in questi casi l’agevolazione spetta anche qualora l’acquisto venisse fatto direttamente dal committente ed ovviamente quando invece ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che esegue i lavori.

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